Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 137 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 137-bis. - Nel pronunciarsi sulla incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge la Corte non può discostarsi dai termini e dai motivi dell'istanza con cui è stata sollevata la questione.
      La Corte può dichiarare l'illegittimità o la legittimità costituzionale della disposizione sottoposta all'esame solo nel suo insieme e non può procedere alla sua frammentazione in relazione a precetti desumibili in via interpretativa.
      Qualora la decisione della Corte comporti gravi conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato o delle Regioni, la Corte, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Corte dei conti, decide se limitare nel tempo l'efficacia retroattiva della sentenza».